Attività aeromodellistiche alla luce dell’applicazione del Reg. (UE) 2019/947
(Aggiornamento del 22 marzo 2023)
Il 31 dicembre 2020 è divenuto applicabile il Reg.(UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio. Tale Regolamento, che inquadra gli aeromodelli come UAS (Unmanned Aircraft System),
In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire secondo le seguenti modalità.
Nella categoria UAS aperta L’attività è consentita secondo le condizioni e le limitazioni delle operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 2019/947 e integrato dal Regolamento ENAC UAS-IT.
l’articolo 4 definisce:
Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «aperta» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
l’UAS appartiene a una delle classi stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/945 o è stato costruito da privati o soddisfa le condizioni di cui all’articolo 20;
b)
l’aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
c)
il pilota remoto garantisce che l’aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone;
d)
il pilota remoto mantiene l’aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me o in caso di utilizzo di un osservatore dell’aeromobile senza equipaggio, come specificato nella parte A dell’allegato;
e)
durante il volo l’aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo, come specificato nella parte A dell’allegato;
f)
durante il volo l’aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale;
2. le operazioni UAS nella categoria «aperta» sono suddivise in tre sottocategorie, conformemente ai requisiti di cui alla parte A dell’allegato.
OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «APERTA»
UAS.OPEN.010 Disposizioni generali
1)
La categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa in tre sottocategorie A1, A2 e A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e requisiti tecnici per gli UAS.
2)
Qualora l’operazione UAS comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, gli aeromobili senza equipaggio devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adeguata alle caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.
3)
Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell’altezza dell’ostacolo su richiesta dell’entità responsabile dello stesso.
4)
In deroga al punto 2, gli alianti senza equipaggio con MTOM inferiore a 10 kg, compreso il carico utile, possono essere fatti volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre, a condizione che, in qualsiasi momento, l’aliante senza equipaggio non sia fatto volare ad un’altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto.
UAS.OPEN.020 Operazioni UAS nella sottocategoria A1
Le operazioni UAS nella sottocategoria A1 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:
1)
per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto non consenta all’aeromobile senza equipaggio di sorvolare assembramenti di persone e che si possa ragionevolmente prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l’aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione;
2)
nel caso di un aeromobile senza equipaggio di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto consenta all’aeromobile senza equipaggio di sorvolare persone non coinvolte, ma mai di sorvolare assembramenti di persone;
3)
in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), quando è attiva la modalità follow me le operazioni devono essere effettuate fino a una distanza di 50 metri dal pilota remoto;
4)
le operazioni devono essere effettuate da un pilota remoto:a)che ha familiarità con il manuale d’uso fornito dal fabbricante dell’UAS;b)nel caso di utilizzo di un aeromobile senza equipaggio di classe C1, come definita nell’allegato, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945, che ha completato un corso di formazione online, seguito dal superamento di un esame di conoscenza teorica online, organizzato dall’autorità competente o da un’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell’operatore UAS. L’esame deve comprendere 40 domande a scelta multipla distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:i.sicurezza aerea;ii.limitazioni dello spazio aereo;iii.regolamentazione aeronautica;iv.limitazioni delle prestazioni umane;v.procedure operative;vi.conoscenza generale dell’UAS;vii.riservatezza e protezione dei dati;viii.assicurazione;ix.security;
5)
le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:a)hanno una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico utile, e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s, nel caso di UAS costruiti da privati; ob)soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20, lettera a);c)sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell’allegato, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945; od)sono contrassegnati come appartenenti alla classe C1 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell’allegato, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota.
UAS.OPEN.030 Operazioni UAS nella sottocategoria A2
Le operazioni UAS nella sottocategoria A2 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:
1)
devono essere effettuate in modo che gli aeromobili senza equipaggio non sorvolino persone non coinvolte e che le operazioni UAS abbiano luogo a una distanza orizzontale sicura di almeno 30 metri da tali persone; il pilota remoto può ridurre la distanza di sicurezza orizzontale fino a un minimo di 5 metri dalle persone non coinvolte durante l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio in cui sia attiva la funzione di modalità a bassa velocità e dopo una valutazione della situazione rispetto a:a)condizioni meteorologiche,b)prestazioni dell’aeromobile senza equipaggio,c)separazione della zona sorvolata;
2)
devono essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con il manuale d’uso fornito dal fabbricante dell’UAS e sia in possesso di un certificato di competenza di pilota remoto rilasciato dall’autorità competente o da un’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell’operatore UAS. Tale certificato deve essere rilasciato dopo che il pilota ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni nell’ordine indicato:a)aver completato un corso di formazione online e superato l’esame di conoscenza teorica online di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;b)aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria A3 di cui ai paragrafi 1 e 2 del punto UAS.OPEN.040;c)aver dichiarato il completamento dell’addestramento pratico autonomo di cui alla lettera b) e aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica online, organizzato dall’autorità competente o da un’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell’operatore UAS. L’esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:i.meteorologia;ii.prestazioni di volo degli UAS;iii.misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra;
3)
devono essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio che è contrassegnato come appartenenti alla classe C2 e soddisfa i requisiti di tale classe, quale definita nell’allegato, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota.
UAS.OPEN.040 Operazioni UAS nella sottocategoria A3
Le operazioni UAS nella sottocategoria A3 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:
1)
essere effettuate in un’area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell’area in cui fa volare l’aeromobile senza equipaggio durante l’intero periodo dell’operazione UAS;
2)
essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative;
3)
essere effettuate da un pilota remoto che ha completato un corso di formazione online e ha superato l’esame di conoscenza teorica online di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;
4)
essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:a)hanno una MTOM inferiore a 25 kg, compreso il carico utile, nel caso di un UAS costruito da privati, ob)soddisfano i requisiti di cui all’articolo 20, lettera b);c)sono contrassegnati come appartenenti alla classe C2 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell’allegato, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota; od)sono contrassegnati come appartenenti alla classe C3 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell’allegato, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota; oe)sono contrassegnati come appartenenti alla classe C4 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell’allegato, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2019/945.
UAS.OPEN.050 Responsabilità dell’operatore UAS
L’operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1)
sviluppare procedure operative adeguate al tipo di operazione e ai rischi connessi;
2)
garantire che tutte le operazioni utilizzino efficacemente lo spettro radio e ne sostengano l’uso efficiente al fine di evitare interferenze dannose;
3)
designare un pilota remoto per ogni operazione UAS;
4)
garantire che i piloti remoti e tutti gli altri membri del personale che svolgono un compito a sostegno delle operazioni abbiano familiarità con il manuale d’uso fornito dal fabbricante dell’UAS, e:a)siano in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste, conformemente ai punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, per lo svolgimento dei loro compiti o, per il personale diverso dal pilota remoto, abbiano completato un corso di formazione sul posto di lavoro sviluppato dall’operatore;b)conoscano bene le procedure dell’operatore UAS;c)abbiano ricevuto le informazioni pertinenti per l’operazione UAS prevista riguardo a qualsiasi zona geografica pubblicata dallo Stato membro dell’operazione in conformità all’articolo 15;
5)
aggiornare le informazioni nel sistema di geosensibilizzazione, se del caso, in funzione del luogo in cui è prevista l’operazione;
6)
in caso di operazioni con aeromobili senza equipaggio di una delle classi di cui alle parti da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2019/945, garantire:a)che l’UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, compreso il riferimento alla classe appropriata; e cheb)sugli aeromobili senza equipaggio sia apposta la relativa etichetta di identificazione della classe;
7)
garantire, nel caso di un’operazione UAS nella sottocategoria A2 o A3, che tutte le persone coinvolte presenti nell’area dell’operazione siano state informate dei rischi e abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare.
UAS.OPEN.060 Responsabilità del pilota remoto
1)
Prima di avviare un’operazione UAS, il pilota remoto deve:a)essere in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste, conformemente ai punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, per lo svolgimento dei loro compiti e avere con sé un documento comprovante la competenza durante l’esercizio dell’UAS, ad eccezione dell’esercizio di aeromobili senza equipaggio di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), del punto UAS.OPEN.020;b)ottenere informazioni aggiornate pertinenti per l’operazione UAS prevista riguardo a qualsiasi zona geografica pubblicata dallo Stato membro dell’operazione in conformità all’articolo 15;c)rispettare l’ambiente operativo, verificare la presenza di ostacoli e, a meno che non operi nella sottocategoria A1 con un aeromobile senza equipaggio di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), del punto UAS.OPEN.020, verificare la presenza di persone non coinvolte;d)garantire che il sistema UAS sia in condizione di completare in sicurezza il volo previsto e, se del caso, verificare che l’identificazione diretta a distanza funzioni correttamente;e)se l’UAS è dotato di un carico utile aggiuntivo, verificare che la sua massa non superi la MTOM definita dal fabbricante o il limite di MTOM della sua classe.
2)
Durante il volo, il pilota remoto deve:a)astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l’effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause;b)mantenere l’aeromobile senza equipaggio in VLOS e effettuare una scansione visiva completa dello spazio aereo circostante l’aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l’operazione rappresenta un rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà;c)deve rispettare le limitazioni operative nelle zone geografiche definite in conformità all’articolo 15;d)deve essere in grado di mantenere il controllo dell’aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita di collegamento o di esercizio di aeromobili senza equipaggio a volo libero;e)deve utilizzare l’UAS conformemente al manuale d’uso fornito dal fabbricante, comprese le eventuali limitazioni applicabili;f)deve rispettare le procedure dell’operatore, se disponibili.
3)
I piloti remoti e gli operatori UAS non devono effettuare il volo in prossimità o all’interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze.
4)
Ai fini del paragrafo 2, lettera b), i piloti remoti possono essere assistiti da un osservatore dell’aeromobile senza equipaggio, posto al loro fianco, che, mediante l’osservazione visiva senza strumenti dell’aeromobile senza equipaggio, aiuti il pilota remoto ad effettuare il volo in sicurezza. Tra il pilota remoto e l’osservatore dell’aeromobile senza equipaggio deve essere stabilita una comunicazione chiara ed efficace.
da: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947#d1e667-45-1
2 thoughts on “Attività aeromodellistica”
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